PERITO AGRARIO E AGROTECNICO – DIPLOMI EQUIPOLLENTI SOLO PER I CONCORSI PUBBLICI O PER L’ACCESSO AI CORSI UNIVERSITARI
Si legge in alcuni articoli pubblicati in rete che il diploma di Perito Agrario e quello di agrotecnico siano equipollenti
MA ATTENZIONE! ciò vale solo per quanto riguarda l’ammissione ai concorsi pubblici o per l’accesso ai corsi universitari.
Infatti, la sentenza del Consiglio di Stato n. 5550 del 27 novembre 2017, ha ribadito piena legittimità per la partecipazione ai concorsi per “equipollenza” dei due diplomi, ma ha anche sottolineato ulteriormente che le due professioni sono da considerarsi specifiche con differenze sostanziali tra la libera professione di Perito Agrario e quella di Agrotecnico.
Estratti del documento consiglio di Stato n. 5550 del 27 novembre 2017:
e ancora:
Testo integrale del documento: Sentenza Consiglio di Stato n. 5550 del 27 novembre 2017 estratto – Periti Agrari – Agrotecnici
Il Consiglio di Stato si è ulteriormente espresso con la sentenza del 24.10.2012 n. 4335, in cui aveva già precisato che i due Albi sono caratterizzati da inequivocabili differenze sul piano dell’attività professionale:
“È chiaro, infatti, che le due professioni, allo stato della legislazione (sulla cui legittimità si è pronunciata la Corte Costituzionale con sentenza 26 ottobre 2000, n. 441; v. anche Cass. SS.UU. 28.1.1988, n. 744), sono connotate da specificità professionale, che si riverbera sulle competenze ed attribuzioni di ciascuna categoria professionale […] mentre persiste una differenziazione tra le aree professionali cui non può che accedesi attraverso il superamento del relativo esame di abilitazione”
Testo integrale del documento: Sentenza Consiglio di Stato n.4335 del 24-10-2012 – Equipollenza Periti Agrari Agrotecnici
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