Regolamento per l’esercizio professionale dei periti agrari
Regio Decreto del 25 Novembre 1929, n. 2365
Art. 1
Il titolo di perito agrario spetta a coloro i quali abbiano conseguito il diploma di perito agrario da una scuola agraria media, Regia o pareggiata – vedi ora L. 15 giugno 1931, n. 889
Art. 2
Presso ogni locale associazione sindacale dei periti agrari legalmente riconosciuta è costituito l’albo dei periti agrari, in cui sono iscritti coloro che, trovandosi nelle condizioni stabilite nel presente regolamento, abbiano la residenza entro la circoscrizione dell’associazione medesima.
Art. 3
La tenuta dell’albo e la disciplina degli iscritti sono affidate, a termini dell’art. 12 del R. decreto 1° Luglio 1926, n. 1130, alle associazioni sindacali legalmente riconosciute, le quali esercitano tali attribuzioni a mezzo di un comitato composto di cinque membri, se il numero degli iscritti nell’albo non super 200, e di sette membri negli altri casi. Fanno parte del Comitato anche due membri supplenti, che sostituiscono gli effettivi, in caso di assenza o di impedimento. I componenti del comitato devono essere iscritti nell’albo professionale. Essi sono nominati con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, fra coloro che le competente associazione sindacale designerà in numero doppio; durano in carica due anni e, scaduto il biennio, possono essere riconfermati. Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente e il Segretario; decide a maggioranza, e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
Art. 4
Per essere iscritto all’Albo è necessario:
- essere cittadino italiano o cittadino di uno stato avente trattamento di reciprocità con l’Italia
- godere dei diritti civili e non aver riportato condanna alla reclusione o alla detenzione per tempo superiore a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del codice di procedura penale
- aver conseguito il diploma indicato nell’articolo 1
In nessun caso possono essere iscritti nell’albo, e, qualora vi si trovino iscritti, debbono essere cancellati, colore che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione.
Art. 5
La domanda per l’iscrizione è diretta al Comitato presso l’associazione sindacale nella cui circoscrizione l’aspirante risiede; è redatta in carta da bollo ed è accompagnata da documenti seguenti:
- atto di nascita
- certificato di residenza
- certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda
* vedi ora legge 28 marzo 1968, n.434, modificata dalla legge 21 febbraio 1991, n.54
- certificato di cittadinanza italiana o certificato di cittadinanza dello stato avente trattamento di reciprocità con l’Italia
- diploma rilasciato da una delle scuole indicate nell’art. 1
Art. 6
Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo; ma è consentito il trasferimento da un albo all’altro, contemporaneamente alla cancellazione della iscrizione precedente
Art. 7
Gli impiegati dello stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietata l’esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell’albo, ma, in quanto sia consentito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali incarichi,questi potranno loro essere dati, pure non essendo essi iscritti nell’albo. Gli impiegati medesimi, ai quali sia invece consentito l’esercizio della professione, possono essere iscritti nell’albo, ma sono soggetti alla disciplina del Comitato soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio. In nessun caso l’iscrizione nell’albo può costituire titolo per quanto concerne la carriera.
Art. 8
L’albo, stampato a cura del Comitato, deve essere comunicato alla cancelleria della Corte di appello e dei Tribunali della circoscrizione a cui l’albo stesso si riferisce, al Pubblico Ministero presso le autorità giudiziarie suddette, ai Consigli Provinciali dell’economia nella circoscrizione medesima e alla segreteria della Commissione Centrale, di cui all’art. 15 Agli uffici, a cui si deve trasmettere l’albo, a termini del precedente comma, sono comunicati altresì i provvedimenti individuali di iscrizione e cancellazione dall’albo, nonchè di sospensione dall’esercizio della professione.
Art. 9
Il Comitato rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione. L’iscrizione in un albo ha effetto in tutto il territorio del Regno.
Art. 10
La cancellazione dall’albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l’articolo seguente, è pronunciata dal Comitato su domanda o in seguito a dimissioni dell’interessato, ovvero d’ufficio o su richiesta del procuratore del Re, nei casi:
- di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili;
- di trasferimento dell’iscritto in un altro albo.
Art. 11
Le pene disciplinari che il Comitato può applicare , per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell’esercizio della professione sono;
- l’avvertimento
- la censura
- la sospensione dall’esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi
- la cancellazione dall’albo
L’avvertimento è dato con lettera raccomandata a firma del presidente del Comitato.
La censura , la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.
Il Comitato deve comunicare all’associazione sindacale i provvedimenti disciplinari presi contro i professionisti, che facciano anche parte della detta associazione , e questa deve comunicare al Comitato i provvedimenti adottati contro coloro che siano anche iscritti nell’albo.
Art. 12
L’istruttoria, che precede il giudizio disciplinare, può essere promossa dal Comitato su domanda di parte, o su richiesta del Pubblico Ministero, ovvero d’ufficio, in seguito a deliberazione del Comitato, ad iniziativa di uno o più membri. Il presidente del Comitato, verificati sommariamente i capi, raccoglie le opportune informazioni e, dopo di avere inteso l’incolpato, riferisce al Comitato, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare. In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno dieci giorni prima l’incolpato, affinchè possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti. Nel giorno fissato il Comitato, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell’incolpato, adotta le proprie decisioni. Ove l’incolpato non si presenti, o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, nè giustifichi un legittimo impedimento, si proceda in sua assenza.
Art. 13
Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Comitato, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall’albo o pronunciare la sospensione. Quest’ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca. Qualora si tratti di condanna, che impedirebbe la iscrizione, è sempre ordinata la cancellazione dall’albo.
Art. 14
Colui che è stato cancellato dall’albo può a sua richiesta essere riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno motivato la sua cancellazione. Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione non può essere fatta che quando si sia ottenuta la riabilitazione, giusta le norme del Codice di procedura penale. Se la cancellazione è avvenuta in seguito a giudizio disciplinare per causa diversa da quella indicata nel comma precedente,la iscrizione può essere chiesta quando siano decorsi due anni dalla data di cancellazione dall’albo. Se la domanda non è accolta, l’interessato può ricorrere in conformità dell’articolo seguente.
Art. 15
Le decisioni del Comitato, in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall’albo, nonchè ai giudizi disciplinari, sono notificate agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salva la disposizione dell’art. 11, comma 3, per quanto concerne la notificazione di decisioni, che pronunziano i provvedimenti disciplinari ivi indicati. Contro le decisioni anzidette, entro trenta giorni dalla data di notificazione, è dato ricorso, tanto all’interessato, quanto al procuratore del Re, alla commissione centrale per i dottori in scienze agrarie, di cui all’art. 15 del regolamento concernente l’esercizio professionale dei dottori in scienze agrarie. Però, quando la Commissione decide su questi ricorsi, i quattro membri nominati su designazione dell’Associazione nazionale dei dottori in scienze agrarie sono sostituiti da quattro membri nominati tra coloro che saranno designati in numero doppio dal Direttore dell’Associazione nazionale dei periti agrari. I detti membri devono essere iscritti all’albo dei periti agrari; durano in carica tre anni, ma alla scadenza possono essere riconfermati. Nello stesso termine di trenta giorni il ricorso preveduto nel comma precedente è concesso al direttorio dell’Associazione nazionale dei periti agrari, il quale può delegare uno dei propri membri a presentare e sostenere il ricorso medesimo. La presentazione del ricorso, quando non sia fatta dal procuratore del Re, deve essere accompagnata dal versamento presso la segreteria della Commissione centrale della somma di L.800 (La tassa è stata portata a L.800 dall’art. 1 lettera a, D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261). Contro le decisioni della Commissione centrale è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione per incompetenza o eccesso di potere.
Art. 16
Sono di spettanza della professione di perito agrario:
- la direzione e l’amministrazione di medie aziende agrarie;
- la stima e la divisione di fondi rustici;
- l’assistenza e la vigilanza di lavori di trasformazione fondiaria;
- la valutazione dei danni alle colture; la stima di scorte; le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni. E’ fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessività di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
- funzioni contabili e amministrative nelle aziende agricole;
- curatele di aziende agrarie;
- funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate.
Art. 17
Le disposizioni dell’articolo precedente valgono ai fini della delimitazione della professione di perito agrario e non pregiudicano quanto può formate oggetto dell’attività di altre professioni. Restano ferme, in ogni caso, le disposizioni degli art. 18 e 23 del regolamento approvato con R. decreto 11 febbraio 1929, n. 274, per quanto concerne i rapporti fra le professioni dei geometri, degli ingegneri civili, dei dottori in scienze agrarie e dei periti agrari.
Art. 18
Le perizie e gli incarichi, da affidarsi ai periti agrari, possono essere conferiti dall’autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli iscritti nell’albo, salvo il disposto dell’art. 7; e coloro che sono in possesso di un diploma di specializzazione, come in giardinaggio, caseificio, oleificio, zootecnia ed altre analoghe, sono preferiti agli altri nelle mansioni, a cui si riferisce il diploma medesimo. Peraltro le perizie e gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non iscritte nell’albo quando si tratti di casi di importanza limitata, ovvero non vi siano nella località professionisti iscritti all’albo, ai quali affidare la perizia o l’incarico. Nulla è innovato a quanto dispone l’art. 45 del R.decreto 30 novembre 1923, n. 3214, per quanto concerne la validità del titolo di perito agrario agli effetti dell’assunzione negli impieghi specificati nello stesso articolo.
Art. 19
Spetta all’Associazione sindacale:
- di curare che siano repressi l’uso abusivo del titolo di perito agrario e l’esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al procuratore del Re;
- di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa deve essere approvata dal Ministro per la giustizia e degli affari di culto, di concerto con quello per l’agricoltura e le foreste;
- di determinare ed esigere in contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell’albo e la disciplina degli iscritti.
L’Associazione sindacale comunica l’elenco dei soci morosi al Comitato, il quale apre contro di essi procedimento disciplinare. La stessa associazione tiene distinta la contabilità relativa ai contributi, di cui al presente articolo, da quella dei contributi sindacali.
Art. 20
I Comitati sono sottoposti alla vigilanza del Ministero per la giustizia e gli affari di culto, il quale la esercita direttamente ovvero per il tramite dei procuratori generali presso le corti di appello e dei procuratori del Re. Egli sorveglia alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari riguardanti la formazione, la tenuta dell’albo e, in generale, l’esercizio della professione. Il Ministero per la giustizia e gli affari di culto può inoltre, con suo decreto, sciogliere il Comitato ove questo, chiamato all’osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli o nel non adempierli, ovvero per altri gravi motivi. In tal casa le attribuzioni del Comitato sono esercitate dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, fino a quando non si sia provveduto alla nomina di un nuovo Comitato. Egualmente, nel caso di scioglimento del Consiglio direttivo dell’Associazione sindacale, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto ha facoltà di disporre, con suo decreto, che il Comitato cessi di funzionare e che le sue attribuzioni siano esercitate dal presidente del tribunale.
Art. 21
Sono considerati equivalenti, agli effetti dell’uso del titolo di perito agrario e dell’iscrizione all’albo, i diplomi rilasciati dai corsi superiori delle cessate Regie scuole pratiche e speciali in agricoltura.
Art. 22
Coloro, i quali dimostrino di avere titoli in avere, anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento, esercitato lodevolmente per dieci anni la professione di perito agrario e di avere cultura sufficiente per l’esercizio della professione stessa, possono ottenere la iscrizione all’albo. A tale effetto gli interessati devono prestare istanza, con i relativi documenti, al ministero dell’educazione nazionale entro il termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento. Alla istanza deve unirsi la quietanza dell’ufficio del registro che attesti il versamento all’erario dello Stato della somma di L.300. Sui titoli presentati giudica inappellabilmente una Commissione, nominata dal Ministero per la educazione nazionale e composta da cinque membri, tre scelti tra i docenti negli istituti superiori o secondari e due fra i liberi professionisti. La Commissione, qualora accolga la domanda, la trasmette al Comitato. Questo, ove concorrano le altre condizioni stabilite dal presente regolamento, procede alla iscrizione del richiedente nell’albo; in caso contrario, respinge la domanda, salvo all’interessato il ricorso alla Commissione centrale, in conformità dell’art. 5. Il Ministero per la educazione nazionale, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto, ha facoltà di emanare le disposizioni che potranno occorrere per il funzionamento della Commissione, di cui al presente articolo.
Art. 23
Il presidente del tribunale del capoluogo di provincia, o un giudice da lui delegato, provvede alla prima formazione dell’albo dei periti agrari, in base alle domande che gli interessati abbiano presentate nella cancelleria del tribunale entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento. Formato l’albo, il Ministero per la giustizia e degli affari di culto d’intesa col Ministero per le corporazioni, stabilirà, con suo decreto, la data da cui cominceranno a funzionare i Comitati menzionati nell’art. 3. Fino alla emanazione del decreto, di cui al comma precedente, la custodia dell’albo rimarrà affidata al presidente del tribunale. Egli, o un giudice da lui delegato, decide sulle nuove domande che siano presentate, e provvede altresì, di ufficio o su richiesta del pubblico Ministero, in ordine alla cancellazione dall’albo nel caso di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisca impedimento alla iscrizione. Contro le decisioni adottate dal presidente del tribunale a norma del presente articolo, è dato ricorso alla Commissione centrale, in conformità dell’articolo 15.
il Regolamento per l’esercizio professionale dei periti agrari è scaricabile qui in formato pdf: Regio-Decreto-2365-25-Novembre-1929