DL Ristori – approfondimento tecnico
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DA DESTINARE AGLI OPERATORI IVA DEI SETTORI
ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE – ART. 1
È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25
ottobre 2020 hanno la partita iva attiva e svolgono come attività prevalente una di quelle
presenti nella tabella in allegato.
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e
dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto
Rilancio, il predetto ristoro sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante
accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il
precedente contributo.
Il nuovo beneficio in esame è determinato con modalità differenziate a seconda che il
soggetto abbia già beneficiato del contributo ovvero non abbia presentato la relativa
domanda.
L’ammontare dell’agevolazione stesso è determinato quale “quota” del contributo già
percepito ovvero, nel caso di prima presentazione, sulla base della domanda presentata ai
fini del nuovo contributo.
La quota, ossia la percentuale di ristoro, è differenziata in base al settore economico di
appartenenza, come indicato in allegato.
L’importo massimo del contributo spettante è fissato a € 150.000.
FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE –
ART.3
È istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo per il sostegno delle
Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche”, con una
dotazione
di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Il Fondo è destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società
sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito
dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle
risorse così stanziate sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo
Sport che dispone la loro erogazione.
SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI NELLA PRIMA CASA – ART. 4.
Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto
il territorio nazionale è sospesa, fino al 31 dicembre 2020, ogni procedura esecutiva per il
pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore.
FONDI PER ALCUNI DEI SETTORI PIÙ COLPITI – ART. 5 E 6
Vengono stanziati:
– 100 milioni per il Fondo di parte corrente di cui all’articolo 89, comma 1, del D.L. 18/2020
destinato al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e
dell’audiovisivo;
– 400 milioni per agenzie di viaggio e tour operator;
– 50 milioni per editoria, fiere e congressi;
– 350 milioni di euro per il sostegno all’export e alle fiere internazionali;
– 50 milioni di euro per l’anno 2020 a favore del “Fondo per il sostegno delle associazioni
sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche”.
Tax credit vacanze
Viene esteso fino al 30 giugno 2021 il periodo validità del tax credit vacanze. In particolare,
per effetto dalla proroga il bonus può essere utilizzato per il pagamento di servizi offerti in
ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed &
breakfast fino al 30 giugno 2021 (anziché 31 dicembre 2020).
Ai fini della concessione dell’agevolazione saranno prese in considerazione le domande
presentate entro il 31 dicembre 2020.
MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE APPARTENENTI ALLE FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA
E DELL’ACQUACOLTURA – ART. 7.
Sono riconosciuti, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l’anno 2020, contributi a
fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e
dell’acquacoltura.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per
usufruire dei benefici.
CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO
E AFFITTO D’AZIENDA –ART. 8
Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella in allegato alla presente mail, viene
prevista l’estensione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del credito d’imposta per i
canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda,
indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta
precedente.
CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU – ART. 9
Per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU)
concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella
tabella in allegato alla mail, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle
attività ivi esercitate.
NUOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTO.
ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AZIENDE CHE NON
RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE – ART. 12 COMMI DA 1 A 8
Vengono previste ulteriori 6 settimane di cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno
ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31
gennaio 2021.
La concessione delle 6 settimane di cassa integrazione è gratuita nei seguenti casi:
per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno subito una riduzione di fatturato
pari o superiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;
per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019;
per le imprese interessate dalle restrizioni imposte dal DPCM del 24 ottobre 2020.
Negli altri casi è invece previsto il pagamento di un contributo addizionale pari:
al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non
prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, nel caso in cui i datori di
lavoro nel primo semestre 2020 hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%
rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;
al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non
prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, nel caso in cui i datori di
lavoro nel primo semestre 2020 non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato rispetto a
quello del corrispondente semestre del 2019.
BLOCCO LICENZIAMENTI – COMMI DA 9 A 11
Viene prorogato fino al 31 gennaio 2021 il blocco dei licenziamenti. Tale limitazione non
Trova applicazione nei seguenti casi:
– imprese che hanno cessato l’attività;
– imprese dichiarate fallite quando non sia previsto l’esercizio provvisorio;
– nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del
rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
ESONERO CONTRIBUTI – COMMI 14 E 15
Per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i
trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, ferma restando l’aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche, viene riconosciuto l’esonero dal versamento dei
contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31
gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020,
con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail, riparametrato e applicato su base
mensile.
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI
PREMI PER L’ASSICURAZIONE PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE DEI SETTORI ECONOMICI
INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE – ART. 13.
Per le aziende interessate dal DPCM 24 ottobre 2020 è prevista la sospensione dei
versamenti contributivi relativi ai lavoratori per il mese di novembre.
I pagamenti di detti contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione
obbligatoria, sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in
un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di
quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo
2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza
dal beneficio della rateazione.
Alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le
aziende produttrici di vino e birra, è invece riconosciuto l’esonero dal versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL,
per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020.
NUOVA INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI
TERMALI E DELLO SPETTACOLO – ART. 15.
È prevista una indennità di 1.000 euro per i lavoratori stagionali del turismo e degli
stabilimenti termali (inclusi quelli con contratto di somministrazione o a tempo determinato),
i lavoratori dello spettacolo, gli intermittenti, i venditori porta a porta e i prestatori d’opera.
ESONERO CONTRIBUTIVO A FAVORE DELLE FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E
DELL’ACQUACOLTURA – ART. 16.
Alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le
aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la
quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020
Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori
diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di
novembre 2020.
DISPOSIZIONI A FAVORE DEI LAVORATORI SPORTIVI – ART. 17.
È prevista l’erogazione (da parte della società Sport e Salute S.p.A.), per il mese di novembre
2020, di un’indennità pari a 800 euro, nel limite massimo di 124 milioni di euro per l’anno
2020, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il
Comitato Italiano Paralimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive
associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e
associazioni sportive dilettantistiche.
01-2020 decreto ristori approfondimento tecnicofuturo agricoltura
fonte
01-2020 decreto ristori approfondimento tecnico futuro agricoltura
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