Le opportunità professionali per il Perito Agrario
LE COMPETENZE PROFESSIONALI NELLE LEGGI DI SETTORE
Le normative che disciplinavano i curricula scolastici (D.P.R.1222/1961- Sostituzione degli orari e dei programmi di insegnamento negli istituti tecnici), e la determinazione dei compensi professionali (D.M. 15 maggio 1993, n. 372), forniscono un quadro generale sulle competenze che il Perito Agrario può avere nella sua attività professionale. Però, a questo tipo di legislazione la giurisprudenza, conferisce esclusivamente il valore di ausilio al fine di contribuire ulteriormente a precisare le competenze professionali e, sostanzialmente, le individua come discipline “integrative” delle previsioni dettate dal regolamento professionale.
Istituti-tecnici MIUR periti agrari
Nella speranza dell’istituzione dell’Ordine dei Tecnici Laureati per l’Ingegneria e l’unificazione del Collegio dei geometri, del Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati e del Collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati, si riepilogano a seguito pertanto le opportunità professionali già in essere, quelle in cui occorre un chiarimento e quelle in cui il perito agrario forse avrebbe potuto accedere (almeno per livello di conoscenze). Ricordando che nel caso di abolizione degli Ordini Professionali molte delle attività seguenti NON potrebbero essere più svolte, lasciando dei vuoti importanti.
Si ricorda che il regolamento professionale (L. 28 marzo 1968, n. 434 e s.m.i.) prevede alla let. r) attribuzioni derivanti da altre leggi;
1 Competenze nei trattamenti enologici
Il decreto del Ministero dell’agricoltura e delle foreste del 22 marzo 1978, riportante le norme concernenti l’impiego di resine a scambio ionico per il trattamento dei vini base per vini aromatizzati, prevede che il predetto trattamento può essere effettuato dai dottori in chimica, in scienze agrarie, in scienze delle preparazioni alimentari, in chimica e tecnologia farmaceutica e in scienze biologiche, nonché dai periti agrari, dai periti chimici e dagli enotecnici, abilitati all’esercizio della professione.
Al riguardo, ai fini della definizione delle competenze nel settore, un collegamento può essere fatto con il D.M. 30 luglio 2003 con il quale sono state dettate le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1622/2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici. Il Decreto stabilisce che le pratiche ed i trattamenti enologici previsti dagli articoli da 12 a 16 del predetto Regolamento (CE) sono effettuati sotto la responsabilità di un enologo di cui alla legge n.129 del 1991 o di altro tecnico abilitato all’esercizio della professione, il cui ordinamento professionale consenta l’effettuazione di tali pratiche enologiche. Si sottolinea, inoltre, che con questo Decreto è stato abrogato e contestualmente sostituito il D.M. 5 settembre 1967, relativo alle «Norme d’impiego del ferrocianuro di potassio in enologia».
2 Competenze ai fini dell’autocontrollo alimentare
La direttiva comunitaria 43/93/CEE “igiene dei prodotti alimentari”, recepita in Italia con il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, ha esteso a tutte le attività industriali ed artigianali riguardanti gli alimenti l’obbligo di predisporre un programma di autocontrollo, ed ha indicato anche il sistema cui fare riferimento per la sua attuazione.
La direttiva prescrive quindi per le aziende del settore alimentare l’instaurazione di una attività di autocontrollo basata sulla metodologia HACCP (analisi dei rischi e punti critici di controllo) alla quale è affidata l’identificazione dei potenziali pericoli, la valutazione della gravità e della probabilità di comparsa, la individuazione ed applicazione di procedure di controllo dei punti critici. Si ricorda che il già richiamato regolamento professionale conferisce al perito agrario le seguenti attribuzioni: m) la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici ed altri; ciò dovrebbe essere sufficiente a fugare ogni dubbio nel caso di laboratori, il cui titolare e/o direttore tecnico risulti essere un Perito Agrario, da inserire negli elenchi Ministeriali ai fini dell’Autocontrollo Alimentare.
3 Competenze nell’attività di prevenzione incendi
L’attività di prevenzione incendi, prevista dalla normativa vigente, prevede la competenza ed il coinvolgimento, nello specifico settore, del Perito Agrario. In particolare, il Decreto Ministeriale 25 marzo 1985 stabilisce le procedure e i requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno, di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818.
NOTA: Si fa presente che per l’iscrizione a questo Elenco è previsto anche un specifico corso di 90 ore (stabilito con circolare ministeriale n° NS 555/4101/sott. 120 del 24/02/94) attualmente quasi assente dai piani di studio Universitari.
Il decreto in oggetto dispone che le certificazioni di cui alla legge n. 818/1984, siano rilasciate da professionisti iscritti negli albi professionali degli architetti, dei chimici, degli ingegneri, dei geometri e dei periti industriali in possesso dei requisiti
riportati nel suo articolato. A seguito con l’emanazione del D.M.I. del 03/05/1986 sono stati autorizzati all’l’iscrizione anche i dottori agronomi, i dottori forestali e i periti agrari nei medesimi elenchi, pur determinando per essi una delimitazione dei settori di operatività nel campo della prevenzione incendi.
Istituti-tecnici MIUR periti agrari
4 Competenze professionali nella direttiva cantieri
Il Decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494 modificato dal Decreto legislativo 19 novembre 1999, n.528, attuando la direttiva 92/57/CEE, prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, definiti dal medesimo decreto, che si identificano nei luoghi in cui si effettuano lavori edili e di genio civile, così come riportati nell’elenco del suo allegato I.
NOTA: Si fa presente che per l’abilitazione a queste competenze è previsto un specifico corso di 120 ore attualmente poco presente nei piani di studio Universitari.
Gli obblighi principali contenuti in questa specifica normativa, che integra le disposizioni generali dettate dal D.lgs. 626/94, incombono sul Committente, il Responsabile dei lavori, nonchè sulle due nuove figure professionali introdotte in materia di sicurezza e salute:
Il coordinatore della sicurezza durante la progettazione dell’opera e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Le predette nuove figure professionali introdotte dal Decreto legislativo n.494/1996 s.m.i., ampliano le competenze professionali dei Periti Agrari. In relazione ai compiti ad essi spettanti, la normativa prevede:
i coordinatori sono incaricati (ma gli incarichi possono essere svolti anche da un’unica persona) dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti riportati nell’articolo 4 dell’ex D.Lgs (piano di sicurezza e di coordinamento, fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, ecc. ) e nell’articolo 5 (assicurare l’applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, organizzare tra i datori di lavoro la cooperazione ed il coordinamento delle attività e la reciproca informazione, ecc. )
Secondo l’articolo 10 del D.Lgs 494/96 per poter assumere tali incarichi occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: “a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
- diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni “.
Questi soggetti devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall’Ispesl, dall’Inail, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia.
Il predetto attestato non è richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell’ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore, né è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all’allegato V del decreto o l’attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza.
5 Ulteriori competenze per la sicurezza dei lavoratori
Il Decreto legislativo 23 giugno 2003 n.195 ha apportato modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n.626/1994, ai fini dell’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, interni o esterni, dei lavoratori.
La normativa, introduce l’Art. 8-bis al D.Lgs.n.626/1994 e sottolinea che le capacità ed i requisiti professionali di questi soggetti devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; per lo svolgimento di queste funzioni risulta necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, degli ivi indicati specifici corsi di formazione.
Il Decreto, tra l’altro, nelle disposizioni transitorie prevede che possono svolgere l’attività di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che dimostrino di svolgere l’attività medesima, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, da almeno sei mesi dalla sua data di entrata in vigore, che in ogni caso sono tenuti a conseguire un attestato di frequenza ai corsi di formazione, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Il programma dei corsi elaborati dalla Conferenza Stato-Regioni e approvato in data 26/01/2006, prevede una formazione per tutti da 40 a 96 ore (a seconda del settore ATECO in cui si presta la propria opera; nello specifico 64 ore per il settore agricolo e 76 ore per quello alimentare); per il solo RSPP è previsto un ulteriore corso di 24 ore.
La normativa stabilisce però che, per coloro che svolgono l’attività da tempo e in base ai crediti formativi pregressi una serie di esoneri relativi al primo corso di 28 ore e al secondo (inerente i rischi specifici).
Un caso particolare: la Legge Provinciale 27 Ottobre 1988 n° 41 di Bolzano “istituzione dell’Elenco degli Esperti della sicurezza”
Presso l‘ufficio sicurezza del lavoro di Bolzano è stato istituito (unico in Italia) un elenco provinciale degli “esperti della sicurezza”. L‘iscrizione avviene per titoli ed esami. L‘elenco è strutturato su tre gradi, connessi con i diversi livelli di qualificazione e complessità di compiti previsti ed i diversi gradi di qualificazione professionale richiesta per accedervi, per il secondo grado è richiesto il possesso di un diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico. I corsi per esperti della sicurezza devono superare le 120 ore di insegnamento, ottenibili anche con la somma di piú corsi.
Gli esperti della sicurezza del lavoro di secondo grado sono autorizzati ad: a) eseguire le verifiche a macchine, impianti ed apparecchi previste dalle norme di prevenzione degli infortuni od a altre norme di sicurezza, che presuppongono il grado di istruzione secondaria; tali verifiche hanno valore a tutti gli effetti di legge; b) effettuare le verifiche a macchine, impianti ed apparecchi ai sensi dell´articolo 27 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, qualora gli uffici provinciali competenti non le abbiano già eseguite entro il termine di scadenza; c) assistere o per sua delega rappresentare, il datore di lavoro, il legale rappresentante dell´azienda nei ricorsi e nelle trattative con gli uffici pubblici e con gli organi di vigilanza in materia di tutela del lavoro; d) esercitare i compiti di esperto della sicurezza in aziende di ogni grandezza, se non vi sono rischi particolari, oppure in aziende con numero di dipendenti non superiore a 1600 se vi sono rischi specifici.
5 La figura del tecnico competente in acustica ambientale
La “Legge quadro sull’inquinamento acustico” n. 447 del 26 ottobre 1995 definisce “tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori stabiliti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico” (art. 2, comma 6). “L’attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all’assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l’aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell’acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario” (art. 2, comma 7).
NOTA: A seguito del DPCM del 31/3/98 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b e dell’art. 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”. Le Regioni Emilia Romagna, Veneto e Campania hanno deliberato, data “la reale difficoltà del mercato di offrire con frequenza e con continuità (2 o 4 anni) prestazioni in acustica ambientale”, la possibilità di acquisire parte delle competenze necessarie all’esercizio dell’attività professionale anche attraverso attività formative, quali corsi di perfezionamento organizzati da Università o strutture pubbliche o private accreditate. Attualmente l’università di Ferrara organizza corsi di 180 ore e l’università di Padova di 100 ore.
6 Competenze nelle operazioni catastali
Ripercorrendo la vasta legislazione che ha disciplinato nel corso degli anni la materia relativa al catasto terreni e quello edilizio urbano, sottoposta a frequenti modifiche ed integrazioni (vedasi R.D. 08/10/1931 n.1572- “Approvazione del T.U. delle leggi sul nuovo catasto”), si rileva che la figura del perito agrario viene coinvolta frequentemente ai fini della possibilità di svolgere attività libero professionale nelle operazioni catastali, con attribuzioni di specifiche competenze riguardo ad esempio:
- i frazionamenti di particelle, che possono derivare da trasferimenti di beni immobili, per l’effetto di atti civili, giudiziali, amministrativi o mortis causa, che a loro volta comportano l’obbligatorietà delle volture catastali;
- i cambiamenti nello stato dei terreni, in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani;
- le dichiarazioni delle unità immobiliari di nuova costruzione ai fini della loro iscrizione nel catasto edilizio.
A conferma di quanto sopra esposto, si evidenzia che già il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con il D.P.R. 1 dicembre 1949 n.1142, disciplinando le modalità esecutive delle planimetrie da presentare insieme alle dichiarazioni ai fini della proprietà immobiliare, con l’articolo 57 disponeva che le stesse dovevano essere firmate da ingegnere o architetto o perito edile o geometra iscritti nei rispettivi albi professionali.
Analogamente, la legge n.679 del 01 ottobre 1969, recante la “Semplificazione delle procedure catastali”, in merito al cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani, con l’articolo 8 ha disposto che – ” I possessori di particelle censite nel catasto terreni sulle quali vengono edificati nuovi fabbricati ed ogni altra stabile
costruzione nuova, da considerarsi immobili urbani …omissis… hanno l’obbligo di denunciare all’Ufficio tecnico erariale il cambiamento verificatosi nello stato del terreno per effetto della avvenuta edificazione..omissis…
Alla denuncia deve essere allegato un tipo mappale, riportante la rappresentazione grafica della avvenuta variazione, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale… omissis …
Il tipo mappale deve essere firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell’albo professionale della propria categoria … omissis…”. Mentre, il D.P.R. 26 ottobre 1972 n.650, recante disposizioni per il ” perfezionamento e revisione del sistema catastale “, con l’articolo 5 ha disposto che – “quando un trasferimento di beni immobili comporta il frazionamento di particelle, deve essere preventivamente presentato all’ufficio tecnico erariale il corrispondente tipo di frazionamento, firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell’albo professionale della propria categoria”.
7 Competenza per l’assistenza tecnica nei ricorsi tributari
Il Decreto Legislativo del 31.12.1992, n. 546, recante le “Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413”, con l’ art. 12 disciplina la ma teria dell’assistenza tecnica per i ricorsi proposti dal contribuente nel campo fiscale.
Istituti-tecnici MIUR periti agrari
Entrando nello specifico della norma, il decreto prevede che le parti, diverse dall’ufficio del Ministero delle finanze o dall’ente locale nei cui confronti è stato proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato. Tra le figure abilitate all’assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi pr ofessionali, il predetto articolo 12, comma 2°, annovera:
- “gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori in agraria, gli agronomi e i periti agrari, per le materie concernenti l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale e gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall’Agenzia delle dogane”. Come evidenziato dall’articolato, ai difensori deve essere conferito l’incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato; mentre, all’udienza pubblica l’incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale.
8 La perizia giurata di stima di cui alla legge finanziaria 2002
La legge 28 dicembre 2001, n. 448 che recita “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, con l’Art.7 introduce la possibilità da parte dei contribuenti, ai fini fiscali, di rideterminare i valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola. Queste nuove disposizioni prevedono in sintesi che:
- Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 81, comma
- 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi,….
(omissis)
La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonchè alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell’Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002 (1).
Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.
La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale.
autore del testo : Norberto Ferigato
ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE 2020
EQUIPOLLENZA DEL TITOLO DI STUDIO
PERCORSO DI FORMAZIONE ANNUALE 800 ORE PER L’ABILITAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE DI PERITO AGRARIO
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