L’art. 4, comma 15-quarter, del decreto-legge n. 4/2019 approvato, con modificazioni, con legge 28 marzo 2019 n. 26, recita:
“Per le finalità di cui al presente decreto ed ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 150 del 14.9.2015 (“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive”), tra le diverse norme in materia di disoccupazione ed in particolare fra la normativa in materia di compatibilità della NASpI con i redditi di lavoro dipendente ed autonomo inferiori ai limiti esenti da imposizione fiscale (cioè inferiore a 8.145 € annui per i dipendenti e 4.800 € per gli autonomi).
Ai fini dello stato di disoccupazione rientrano in questa fattispecie (art. 19 del D. Lgs. n. 150/2015) i soggetti privi di uno stabile impiego e che dichiarano al Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro (SUI) la propria immediata disponibilità allo svolgimento di una attività lavorativa;
Dopo la conversione del decreto-legge n. 4/2019, sono giuridicamente in condizione di disoccupazione coloro i quali -iscritti al SUI, avendo dichiarato l’immediata disponibilità all’impiego- soddisfano almeno uno dei due sotto indicati requisiti: – non svolgono nessuna attività lavorativa nè subordinata nè autonoma: – svolgono una attività lavorativa subordinata con reddito annuo inferiore a 8.145 euro ovvero una attività autonoma con reddito inferiore a 4.800 euro; chi possiede uno dei due indicati requisiti può iscriversi e/o rimanere iscritto al collocamento come “disoccupato”.
Ciò vale anche per gli iscritti al collegio ma anche per i praticanti , qualora svolgano attività professionali saltuarie con compensi inferiori a 4.800 € annui e /o ricevano compensi a titolo di rimborso minimi
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