Non c’è più l’oliveto ma un seminativo, si è scavato un pozzo aziendale, dalle ortive si è passati al vigneto: la capacità produttiva del terreno è cambiata e quindi anche il suo valore. Entro il 31 gennaio 2019 i proprietari o gli affittuari devono denunciare queste variazioni denominate “colturali” all’ufficio provinciale territoriale dell’Agenzia delle entrate. Oltre ai propri dati anagrafici, occorre comunicare la partita catastale e le particelle oggetto di variazione presentando il modello 26 oppure per via telematica con il software Docte 2.0 (maggiori informazioni sul sito dell’Agenzia delle entrate).
Nel caso di variazioni che aumentano il reddito, queste hanno effetto l’anno successivo a quello in cui si sono verificate. Le variazioni in diminuzione possono invece essere fatte valere già nell’anno in cui si sono manifestate, purché si sia rispettata la data del 31 gennaio 2019 per la presentazione della variazione.
Va detto infine che l’omessa denuncia comporta una sanzione amministrativa da 250 euro fino a 2 mila euro.
L’obbligo di denuncia delle variazioni colturali non sussiste per i terreni che beneficiano dei contributi Pac (decreto legislativo 262/2006).
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